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Sez. 2, Sentenza n. 4157 del 21/10/1983 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164058 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PROVA INDIZIARIA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164058-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - PROVE - PROVA INDIZIARIA - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Il Sindacato di legittimità sulla motivazione in ordine alla prova indiziaria è ammissibile solo se riferito alla valutazione che degli indizi ha fatto il giudice di merito nel loro complesso e nella loro coordinazione logica, e non al valore di ogni singolo indizio considerato isolatamente. È, pertanto, inammissibile la censura avente ad oggetto l'omesso esame di un singolo indizio, senza indicare gli elementi di contrasto con gli indizi valorizzati. (V mass n 152846; (V mass n 156562).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)