Sez. 1, Sentenza n. 6666 del 08/07/1998 (Rv. 517043 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IN GENERE | Regime ex art. 192 del R.D. n. 1175 del 1931 - Natura - Presupposti - Occupazione in senso proprio - Necessità - Conseguenze - Nel caso di inglobamento dello spazio o dell'area pubblica in opere edili complesse.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI REGIONALI - TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - IN GENERE
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (nella vigenza dell'art. 192 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, abrogato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), ha natura di imposta, dato che prescinde da servizi resi dal concedente e non mira al recupero, in tutto o in parte, di costi, né comunque è ad essi commisurato, e trova la sua giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo di spazi ed aree altrimenti comprese nel sistema della viabilità pubblica. Detto godimento esclusivo, per essere soggetto ad imposizione, deve tuttavia configurare occupazione in senso proprio, cioè apprensione della disponibilità della cosa (duratura o temporanea) di tipo reversibile, la quale incida sull'uso del bene, ma non ne modifichi la natura, non ne comprometta la destinazione, e consenta di ripristinare la fruizione collettiva con la cessazione dell'uso individuale e la rimozione delle attrezzature eventualmente predisposte per il suo esercizio. Da ciò consegue che, quando porzioni del suolo stradale - ovvero dello spazio soprastante o sottostante - siano inglobate in opere edili complesse, sì da perdere definitivamente ed irreversibilmente la qualità di parti del tessuto viario pubblico, divenendo elementi inscindibili di un immobile diverso, non si rendano identificabili gli estremi dell'occupazione sopra delineata, perché si determina non la mera sottrazione del bene al suo uso normale e naturale, ma la stabile modificazione ed acquisizione di esso quale componente di un manufatto, e cioè si sconfina nell'occupazione di tipo appropriativo, che segna l'applicabilità, all'area od allo spazio - anche sotto l'aspetto fiscale - del regime proprio del distinto bene in cui risultino inclusi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 192, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)