DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1976 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (76/895/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale2,
considerando che la produzione vegetale riveste grande importanza per la Comunità economica europea;
considerando che il rendimento di detta produzione è costantemente compromesso da organismi novici dei regni animale o vegetale e da virus;
considerando che è assolutamente necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione delle rese, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;
considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione dei detti organismi novici;
considerando tuttavia che questi prodotti antiparassitari, essendo in genere sostanze tossiche o preparati con effetti pericolosi, non hanno sulla produzione vegetale soltanto incidenze favorevoli;
considerando che numerosi di tali antiparassitari o prodotti della loro metabolizzazione o degradazione possono avere effetti novici per i consumatori di prodotti vegetali;
considerando che detti antiparassitari non dovrebbero essere utilizzati in condizioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana o degli animali;
considerando che in alcuni Stati membri esistono metodi divergenti per prevenire tale pericolo, e che parecchi di tali Stati hanno fissato livelli differenti per le quantità massime di residui di talune antiparassitari sui e nei vegetali e prodotti vegetali trattati, livelli che devono essere rispettati nella fase di circolazione di tali prodotti;
considerando che le disparità tra gli Stati membri circa le quantità massime ammissibili di residui di antiparassitari possono contribuire alla creazione di ostacoli agli scambi e quindi intralciare la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità; che per tal motivo occorre fissare alcune quantità massime che possono essere applicate dagli Stati membri;
considerando che, nel fissare tali quantità massime, è necessario conciliare le esigenze della produzione vegetale con la necessità di proteggere la salute umana e degli animali;
considerando che, in un primo momento occorre fissare dette quantità massime per i residui du taluni antiparassitari sugli e negli ortofrutticoli, tenendo conto del fatto che tali prodotti sono in genere destinati all'alimentazione umana e, occasionalmente, all'alimentazione degli animali; che tali quantità massime devono costituire il livello più basso possibile;
considerando che è necessario accisurare la libera circolazione in tutta la comunità dei prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità inferiore o pari alle quantità massime fissate nell'allegato II; che occorre, nel contempo, permette agli Stati membri di autorizzare in modo non discriminatorio, nei casi che essi ritengono giustificati, le circolazione sul loro territorio di prodotti contenenti residui di taluni antiparassitari in quantità superiore a tali quantità massime, fissando o non contenuti massimi per tali prodotti;
considerando che non è necessario applicare le disposizioni previste dalle presente direttiva agli ortofrutticoli destinati all'esportazione verso i paesi terzi;
considerando tuttavia che le quantità fissate nell'allegato. Il possono risultare improvvisamente pericolose per la salute umana o degli animali; che è quindi necessario, in tal caso, permettere agli Stati membri di ridurre provvisoriamente tali quantità;
considerando che in tal caso è opportuno instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;
considerando che gli Stati membri, ove fissino quantità massime per i prodotti immessi in circolazione sul loro territorio, debbono verificarne l'osservanza attraverso controlli ufficiali effettuati almeno mediante sondaggi;
considerando che in tal caso i controlli ufficiali debbono essere effettuati secondo modalità per il prelievo di campioni e metodi di analisi comunitari;
considerando che la fissazione delle modalità per il prelievo dei campioni e dei metodi d'analisi è una misura di esecuzione a carattere tecnico-scientifico; che, per agevolarne l'adozione, occorre prevedere che le norme concernenti i prelievi e le analisi saranno stabilite secondo una procedura che istituisca una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente;
considerando che le modifiche degli allegati dato il carattere essenzialmente tecnico degli stessi, devono essere agevolate mediante una procedura rapida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M. van der STEE