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Sez. L, Sentenza n. 11673 del 12/05/2008 (Rv. 603144 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Applicabilità ai crediti da prestazioni previdenziali - Limiti.
Stato
decisa il 2008-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603144-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall'art. 1283 cod. civ., nulla disponendo l'art. 429 cod. proc. civ. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)