Sez. 2, Sentenza n. 864 del 26/03/1971 (Rv. 350739 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - CENSURA RIVOLTA CONTRO UNA SOLA DI ESSA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILE COMUNE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - CENSURA RIVOLTA CONTRO UNA SOLA DI ESSA - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RIMBORSO DI SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU IMMOBILE COMUNE.*
Qualora la decisione impugnata si sorregga su due ordini di ragioni, uno soltanto dei quali investito da specifica censura, la fondatezza di questa ultima risulta irrilevante ai fini del chiesto annullamento. (nella specie, in un giudizio divisionale di un immobile comune a due fratelli, il giudice di merito aveva ritenuto rimborsabili le spese erogate per opere di straordinaria manutenzione, sia perche effettuate nella presunzione di un tacito consenso, sia in forza del principio dell'indebito arricchimento. La SC, pur riscontrando la fondatezza delle censure investenti il primo ordine di ragioni, dato che il comunista puo anticipare le sole spese necessarie alla conservazione della cosa in caso di trascuratezza degli altri partecipanti, la quale presuppone il previo interpellò e dato che dal rapporto di parentela non puo desumersi, per derivazione logica, necessaria, univoca e certa la presunzione di un consenso ad effettuare spese per conto di un Germano sul bene comune, ha ritenuto sufficiente a sorreggere la decisione il diritto all'indennizzo ex art 2041 cod civ nei limiti dell'accertata diminuzione patrimoniale, qualora sia derivato un arricchimento all'altro partecipante e, corrispondentemente, una diminuzione patrimoniale a danno di colui che ha anticipato la spesa). (Conf sulla prima parte 2788'70, mass n 349282 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)