Sez. 6, Sentenza n. 872 del 15/04/1969 Ud. (dep. 05/07/1969) Rv. 112145 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO -OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La sentenza, che dichiara esecutivo il decreto penale di condanna, per mancata comparizione dell'opponente, e soggetta al ricorso per Cassazione ai sensi dell'art.190 cod.proc.pen., in relazione all'art. 111 della Costituzione. I motivi di impugnazione, pero, non possono avere per oggetto il merito della causa, ma devono esclusivamente riguardare(1) questioni attinenti a violazioni dei presupposti legali della pronuncia, che abbiano inficiato la Costituzione del rapporto processuale, come l'irregolare notificazione del decreto di citazione, il difetto dei termini per comparire, la mancata assistenza del difensore, l'omessa valutazione dell'eventuale legittimo impedimento dell'opponente a comparire, l'incompetenza del giudice a provvedere con lo speciale provvedimento di cui all'art.510 cod.proc.pen. 2) questioni riguardanti il principio della immediata declaratoria di cause di non punibilita che escludano la pretesa punitiva, sempreche siano rilevabili 'prima faciè al semplice esame degli Atti, senza che occorrano altre prove per accertarle, ai sensi dell'art.152 cod.proc. pen., applicabile in qualsiasi stato e grado del procedimento e quindi anche in Sede di Cassazione. (V.108844, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)