Sez. 3, Sentenza n. 8459 del 25/09/1996 (Rv. 499739 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno da atto illecito - Liquidazione "per equivalente" - Rivalutazione della somma "equivalente" alla data della decisione - Ritardato pagamento della somma anzidetta - Danno relativo - Risarcimento a mezzo della corresponsione di interessi - Calcolo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di risarcimento di danni da atto illecito, il giudice di merito che abbia disposto la rivalutazione monetaria alla data della decisione della somma equivalente al valore del bene perduto, non può aggiuntivamente disporre la corresponsione degli interessi su tale somma dalla data dell'illecito al saldo, dovendo il danno da ritardato pagamento della somma anzidetta essere provato dal creditore anche mediante il ricorso a mezzi presuntivi. Pertanto, il giudice, ove adotti come criterio di risarcimento del danno anzidetto quello degli interessi, fissandone il tasso, ha facoltà di calcolare detti interessi con riferimento ai singoli momenti da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso, con riguardo ai quali la somma equivalente al danno si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero in base ad un indice medio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)