Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 28/03/1997 (Rv. 503358 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE | Proposizione in via principale - Procura speciale al difensore - Sull' atto introduttivo del giudizio di falso - Necessità di specificare il documento impugnato - Esclusione.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - FORMA, MODO E TEMPO DELLA PROPOSIZIONE
La procura speciale, necessaria (art. 221 cod. proc. civ.) per proporre la querela di falso da persona diversa dalla parte, se conferita al difensore a margine o in calce all'atto di citazione per la proposizione della stessa querela in via principale, non necessita di specificazione del documento impugnato, perché il collegamento con l'atto su cui è apposta elimina ogni incertezza sull'oggetto di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)