Sez. U, Sentenza n. 4571 del 06/05/1998 (Rv. 515152 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Determinazione nel decreto di occupazione d'urgenza del termine di inizio e di fine dei lavori e delle relative espropriazioni - Fissazione del termine finale in cinque anni ex art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359 - Applicabilità del termine lungo di diciotto anni previsto per gli interventi di edilizia residenziale pubblica - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
Ove la Pubblica Amministrazione, nel decretare l'occupazione d'urgenza delle aree destinate alla realizzazione di un programma costruttivo di edilizia economica e popolare, abbia determinato, oltre al termine di inizio dei lavori e delle relative espropriazioni, anche il termine finale fissandolo in cinque anni con il richiamo all'art. 13 legge 25 giugno 1865 n. 2359, non può più l'espropriante invocare il termine lungo di diciotto anni previsto dalla disciplina speciale in materia di intervento di edilizia residenziale pubblica (art. 1 D.L. 2 maggio 1974 n.115, convertito in legge 27 giugno 1974 n. 247). Nè l'eventuale compimento dell'opera pubblico nel termine a tal fine stabilito esclude la caducazione del potere di completare il procedimento espropriativo, caducazione che deriva dal definitivo superamento dell'altro termine (per l'emanazione del provvedimento conclusivo) essenziale e definitivo.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 art. 1, Legge 27/06/1974 num. 247 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)