Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 167 del 1995
Massime (3)
Massima n. 21421
- Regione lombardia
- Edilizia e urbanistica
- Edificazione in zone agricole
- Rilascio della concessione edilizia
- Condizioni
- Possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta
- Lamentata discriminazione tra chi svolge l'attività agricola in modo professionale e chi non l'esercita
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, i quali subordinano, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualità di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta, sono frutto di una insindacabile scelta del legislatore regionale - diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture - che trova fondamento nell'art. 44 Cost.. Rispetto a tale 'ratio' legislativa, è da escludersi, pertanto, la configurabilità di una discriminazione - lesiva dell'art. 3, Cost. - tra chi svolge l'attività agricola in modo professionale o principale e chi non l'esercita, essendo gli elementi richiesti dalle norme, volti, non irragionevolmente a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o alla attività agricola stessa. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 2, comma 1, legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
- art. 3 legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
Parametri
Massima n. 21422
- Regione lombardia
- Edilizia e urbanistica
- Edificazione in zone agricole
- Rilascio della concessione edilizia
- Condizioni
- Possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta
- Lamentata violazione di principi fondamentali desumibili dalle norme statali in materia urbanistica
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Gli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, subordinando, nelle zone agricole, il rilascio della concessione edilizia per opere non destinate alla residenza, al possesso di determinati requisiti soggettivi (qualità di imprenditore agricolo o di figura ad esso assimilata) e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta, non violano i principi fondamentali desumibili dalle leggi statali in materia urbanistica a proposito dei trattamenti previsti per gli imprenditori agricoli e altri soggetti. Secondo la legge statale, infatti - come la Corte ha già chiarito - non solo rientra tra i poteri del legislatore, in tema di disciplina urbanistica, sottoporre ad un trattamento differenziato tanto le zone agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli, o di altre figure assimilate, rispetto a quella di soggetti diversi, ma tale differenziazione è anzi saldamente stabilita nella legge statale stessa (v. art. 9, l. n. 10 del 1977). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). - V. O. nn. 714/1988 e 709/1988. red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 3 legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
- art. 2, comma 1, legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
Parametri
- art. 117 Cost.
Massima n. 21423
- Regione lombardia
- Edilizia e urbanistica
- Edificazione in zone agricole
- Rilascio della concessione edilizia
- Condizioni
- Possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta
- Lamentata violazione dell'autonomia comunale
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La previsione in una legge regionale, quale, nella specie, quella contenuta negli artt. 2, primo comma, e 3, della l. reg. Lombardia n. 93 del 1980, dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari al rilascio di concessione edilizia in zona agricola, per opere non destinate alla residenza, non può essere minimamente considerata lesiva dei principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt. 5 e 128 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 5 e 128 Cost., delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma e 3, l. reg. Lombardia 7 giugno 1980, n. 93). red.: A.M. Marini
Norme impugnate
- art. 3 legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
- art. 2, comma 1, legge regionale Lombardia 7 giugno 1980, n. 93
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia su ricorso proposto da Cantù Ercole e altri contro il Comune di Vimercate e altri, iscritta al n. 428 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Ercole Cantù e altri per ottenere l'annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Vimercate all'associazione "Centro ippico La Corte" per la costruzione di box per cavalli, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, nei confronti degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificazione nelle zone agricole), nella parte in cui la realizzazione di opere non destinate alla residenza è subordinata al possesso di particolari requisiti soggettivi (qualità di imprenditore agricolo o di figure assimilate) e all'accertamento di un collegamento funzionale delle opere stesse con l'attività di agricoltura;
che, secondo il giudice a quo, la rilevanza della questione è dimostrata dal rilievo che egli dovrebbe annullare il rilascio della concessione in esame, a meno che questa Corte non dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contestate;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo osserva che le disposizioni impugnate, essendo dirette a regolamentare la concreta utilizzazione delle opere (jus utendi), quale emerge, non già dalle caratteristiche strutturali delle opere, ma da fattori irrilevanti sotto il profilo urbanistico, oltre a esorbitare dalla materia "urbanistica", attribuita alla competenza legislativa regionale, violano, per un verso, l'art. 3 e, per un altro, l'art. 117 della Costituzione, per il fatto che, mentre discriminano irragionevolmente la posizione di chi svolge l'attività agricola in modo professionale o principale rispetto a quella di chi non l'esercita, ledono i principi desumibili dalle norme statali (in particolare: l'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e gli artt. 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), alla luce della giurisprudenza costituzionale che afferma l'irrilevanza, a fini urbanistici, delle concrete modalità di utilizzazione dell'immobile;
che, sempre secondo il giudice a quo, le disposizioni impugnate, predeterminando rigidamente gli strumenti urbanistici e vietando ai comuni di consentire interventi non contemplati dalla legge regionale, violano altresì gli artt. 5 e 128 della Costituzione;
che è intervenuta in giudizio la Regione Lombardia per chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;
che, secondo la Regione, le disposizioni impugnate, introducendo un'eccezione alla regola generale di divieto dell'utilizzazione edilizia dei territori agricoli ad esclusivo beneficio di una limitata tipologia di opere, previa richiesta di una particolare categoria di soggetti operanti nell'ambito di una realtà imprenditoriale agricola, contengono una disciplina basata sulla distinzione oggettiva tra le opere, considerate nelle loro caratteristiche tipologiche e nel loro rapporto con il territorio, come si conviene a una disciplina legislativa in materia di urbanistica;
che, sempre secondo la Regione, gli artt. 3 e 117 della Costituzione non sembrano affatto violati dalle disposizioni impugnate, sia perché il riferimento, in queste, ai requisiti soggettivi rappresenta un necessario strumento di selezione degli interventi in considerazione della ratio della legge, diretta a salvaguardare lo spazio da destinarsi all'agricoltura di fronte alla crescente presenza di strutture edilizie residenziali, sia perché il diverso trattamento, nell'ambito dello stesso tipo di zona, tra chi è imprenditore agricolo e chi non lo è trova riscontro in numerose leggi statali e, in particolare, nell'art. 9 della legge n. 10 del 1977;
che, infine, ad avviso della Regione, le pretese violazioni degli artt. 5 e 128 della Costituzione, oltreché manifestamente infondate, poiché è evidente che le leggi urbanistiche hanno proprio l'effetto di non consentire ai comuni gli interventi non contemplati dalle leggi stesse, sono inammissibili per assoluto difetto di motivazione, come pure inammissibili appaiono, in subordine, tutte le censure, essendo dirette a un indebito sindacato sulle scelte discrezionali del legislatore regionale;
che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione Lombardia ha depositato un'ulteriore memoria, nella quale si ribadiscono gli argomenti a favore della richiesta di inammissibilità o di infondatezza delle questioni sollevate;
punto 2
Considerato che gli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia n. 93 del 1980, oggetto di contestazione da parte del giudice a quo, sono frutto di un'insidacabile scelta del legislatore regionale, diretta a limitare l'utilizzazione edilizia dei territori agricoli e a frenare il processo di erosione dello spazio destinato alle colture, scelta che ha il proprio fondamento nell'art. 44 della Costituzione, il quale, "al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali", facoltizza il legislatore, anche regionale, a predisporre aiuti e sostegni all'impresa agricola e alla proprietà coltivatrice;
che, rispetto a tale ratio legislativa, non può essere affatto considerata un'irragionevole discriminazione, lesiva dell'art. 3 della Costituzione, la subordinazione del rilascio della concessione edilizia sia al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata, sia all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola, essendo elementi volti a denotare la destinazione effettiva delle opere alla conduzione del fondo o, in genere, alla attività di agricoltura;
che, inoltre, del pari manifestamente infondata risulta la pretesa violazione dell'art. 117 della Costituzione sotto il profilo della lesione dei principi fondamentali desumibili dalle leggi statali in materia urbanistica, poiché, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. ordinanze nn. 714 e 709 del 1988), mentre rientra nei poteri del legislatore in tema di disciplina urbanistica sottoporre a un trattamento differenziato tanto le zone agricole rispetto ad altre zone, quanto, all'interno della stessa zona, la posizione degli imprenditori agricoli o di altre figure assimilate rispetto a quella di soggetti diversi, nello stesso tempo l'indicata differenziazione è saldamente stabilita in disposizioni di legge statale, segnatamente nell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la edificabilità dei suoli" (a nulla rilevando, invece, gli altri articoli di legge citati dal giudice a quo);
che, infine, la previsione in una legge regionale dei requisiti, soggettivi e oggettivi, per il rilascio di una concessione edilizia in zona agricola non può essere minimamente considerata lesiva dei principi volti a garantire l'autonomia comunale, ai sensi degli artt. 5 e 128 della Costituzione;
che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice a quo devono esser dichiarate manifestamente infondate;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, e 3 della legge della Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93 (Norme in materia di edificabilità nelle zone agricole), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 117 e 128 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze