Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16575 del 02/07/2013 (Rv. 627195 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento nei confronti di società di capitali - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci e agli amministratori - Estensione - Condizioni - Sostanziale riferibilità all'ente dei conti - Prova - Anche per presunzioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In sede di rettifica e di accertamento d'ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all'ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)