Sez. 6, Sentenza n. 4937 del 13/11/1979 Ud. (dep. 18/04/1980) Rv. 145031 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTERPELLARE L'IMPUTATO SULLA RINUNCIA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTERPELLARE L'IMPUTATO SULLA RINUNCIA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Prima di dichiarare estinto un reato per amnistia il giudice non e tenuto ad interpellare, in ordine alla accettazione o rinuncia del beneficio, l'imputato, il quale, una volta edotto della pendenza del procedimento a suo carico, e in grado di manifestare al giudice la volonta di rinunciarvi. Qualora cio non faccia, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso dell'art 152 cod proc pen, il giudice e obbligato alla immediata declaratoria della causa estintiva del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)