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Sez. 6, Sentenza n. 4937 del 13/11/1979 Ud. (dep. 18/04/1980) Rv. 145031 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTERPELLARE L'IMPUTATO SULLA RINUNCIA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145031-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI INTERPELLARE L'IMPUTATO SULLA RINUNCIA DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE.*

Prima di dichiarare estinto un reato per amnistia il giudice non e tenuto ad interpellare, in ordine alla accettazione o rinuncia del beneficio, l'imputato, il quale, una volta edotto della pendenza del procedimento a suo carico, e in grado di manifestare al giudice la volonta di rinunciarvi. Qualora cio non faccia, a meno che non ricorra l'ipotesi di cui al capoverso dell'art 152 cod proc pen, il giudice e obbligato alla immediata declaratoria della causa estintiva del reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)