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Sez. 2, Sentenza n. 3767 del 07/03/1989 Ud. (dep. 16/03/1990) Rv. 183719 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DELLE COSE RICEVUTE - PROVA DELLA CONOSCENZA DELL'ORIGINE DELITTUOSA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183719-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - OMESSA INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA DELLE COSE RICEVUTE - PROVA DELLA CONOSCENZA DELL'ORIGINE DELITTUOSA - SUSSISTENZA.*

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta sulla base dell'omessa indicazione della provenienza delle cose ricevute, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V mass n 181894; (Conf mass n 167785).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)