Sez. 5, Sentenza n. 551 del 17/03/1967 Ud. (dep. 21/06/1967) Rv. 104683 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONI A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CARATTERIZZAZIONE - AFFIDAMENTO NEL TRATTAMENTO DI CORTESIA O DI TOLLERANZA DA PARTE DEL TRATTARIO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONI A VUOTO - FATTO SCUSABILE - CARATTERIZZAZIONE - AFFIDAMENTO NEL TRATTAMENTO DI CORTESIA O DI TOLLERANZA DA PARTE DEL TRATTARIO - IRRILEVANZA.*
La esimente del fatto scusabile, prevista dall'ultimo comma dell'art 116 della legge sull'assegno bancario, e invocabile solo quando, per un errore determinato da circostanze oggettive rilevanti, l'agente creda che presso il trattario esista la necessaria provvista: il che non puo ravvisarsi nel caso di semplice affidamento da parte del traente in un trattamento di cortesia o di tolleranza da parte del trattario. (Conf in genere e in fattispecie, 104454, 104455, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 2, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)