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Sez. 5, Sentenza n. 1163 del 20/11/1970 Ud. (dep. 29/01/1971) Rv. 116428 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116428-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ESTREMI.*

Per la configurazione del reato di interesse privato in Atti di ufficio, la cui oggettivita giuridica e la tutela della imparzialita della pubblica amministrazione, nonche l'ordinato funzionamento della stessa, e sufficiente che il pu, ingerendosi concretamente, sia pure con una condotta omissiva, in Atti di ufficio per fini privati, violi il dovere di agire nell'interesse esclusivo della pa, sia quindi o non l'atto legittimo e sia o non derivato da esso nocumento per la pa o profitto per il pu.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)