Sez. 5, Sentenza n. 1163 del 20/11/1970 Ud. (dep. 29/01/1971) Rv. 116428 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ESTREMI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - CONDOTTA - ESTREMI.*
Per la configurazione del reato di interesse privato in Atti di ufficio, la cui oggettivita giuridica e la tutela della imparzialita della pubblica amministrazione, nonche l'ordinato funzionamento della stessa, e sufficiente che il pu, ingerendosi concretamente, sia pure con una condotta omissiva, in Atti di ufficio per fini privati, violi il dovere di agire nell'interesse esclusivo della pa, sia quindi o non l'atto legittimo e sia o non derivato da esso nocumento per la pa o profitto per il pu.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)