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Sez. 1, Sentenza n. 5720 del 23/03/2004 (Rv. 571399 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Apertura garantita da fideiussione - Prescrizione dell'azione della banca verso il fideiussore - Decorrenza - Dalla data del recesso o della chiusura del conto.
Stato
decisa il 2004-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571399-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE

Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito in conto corrente deve essere calcolato con decorrenza non dalla data di costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e, comunque, della chiusura del conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)