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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 588 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:588
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3843

  • Lavoro (collocamento al) assunzione obbligatoria
  • Invalidi
  • Lavoratori già dipendenti dell'impresa
  • Esclusione
  • Criteri
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale in materia di controversie concernenti le assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private, (devolute al giudice ordinario), in quanto l'eventuale pronuncia di incostituzionalità non potrebbe produrre effetti nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost. - degli artt. 11 legge 2 aprile 1968, n. 482 e 9, terzo comma, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638 nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo di assunzione, gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria). - cfr. S. n. 346/1987.

Norme impugnate

  • art. 11 legge 2 aprile 1968, n. 482
  • legge 11 novembre 1983, n. 638
  • art. 9, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, d. l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico legge 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), promossi con ordinanze emesse il 5 marzo e il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritte rispettivamente ai nn. 136 e 175 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 22, 1ª Serie speciale, dell'anno 1987; Visti l'atto di costituzione della Birra Peroni Industriale S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983 n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), nella parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo, gli invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa con percentuale pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria;
punto 2
Considerato che identica questione è stata dichiarata inammissibile, poiché la pronuncia costituzionale che ne seguisse - stante la competenza del giudice ordinario - resterebbe priva delle positive conseguenze sue proprie (sentenza 46 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 l. 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private) e 9, terzo comma, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni con l'articolo unico l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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