Sez. 3, Ordinanza n. 7668 del 30/03/2026 (Rv. 678210-01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE | Contratti con la P.A - Perfezionamento del vincolo - Approvazione ministeriale ex art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923 - Necessità - Deducibilità dalla condotta dell'amministrazione - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE - IN GENERE
Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 19 del r.d. n. 2240 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente - pur se formalmente esistente - la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica, imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto decreto.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)