Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 15 del 1978
Massime (1)
Massima n. 16154
- Infortuni sul lavoro e malattie professionali
- Differenziazione, ai fini della rendita per inabilità permanente, della condizione dei colpiti da malattia professionale da quella degli infortunati sul lavoro
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima "in parte qua". - S. n. 93/1977.
Norme impugnate
- art. 74, comma 2, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (inabilità permanente dovuta ad infortunio o a malattia professionale), promossi con ordinanze 6 dicembre 1976 del pretore di Reggio Emilia nei procedimenti civili vertenti tra Paterlini Libero, Brunazzi Eviardo e l'INAIL, iscritte ai nn. 33 e 34 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei.
punto 1
Ritenuto che il pretore di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui prevede, ai fini della corresponsione della rendita, un diverso grado di minimo di inabilità permanente a seconda che la inabilità sia conseguenza di infortunio ovvero di malattia professionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
punto 2
Considerato che con sentenza del 24 maggio 1977, n. 93, è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non pone, agli effetti della rendita, chi è colpito da malattia professionale nella stessa condizione di chi è invece colpito da infortunio sul lavoro.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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