Sez. U, Sentenza n. 9970 del 24/11/1994 (Rv. 488801 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Regione Marche - Riserva del venti per cento dell'attività specialistica dell'intero territorio di ogni U.S.L. per i medici ed enti privati convenzionati - Obbligo delle U.S.L. "ex" legge Regione Marche n. 37 del 1982 - Conseguente diritto soggettivo per i privati interessati - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
La disposizione della legge Regione Marche n. 37 del 1982, secondo cui le U.S.L. dovranno provvedere affinché ai medici ed agli enti privati convenzionati sia riservato il 20 % dell'attività specialistica dell'intero territorio di ogni U.S.L., costituisce una mera direttiva della Regione alle U.S.L., non vincolante in modo assoluto l'ente sottoposto, dalla quale, pertanto, non può sorgere alcun diritto soggettivo per i privati indicati nella direttiva stessa, atteso che la sua attuazione è chiaramente subordinata ad esigenze pubbliche di organizzazione ed a valutazioni discrezionali, mentre le posizioni dei privati sono tutelate solo come riflesso dell'interesse pubblico protetto.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge Reg. Marche 05/11/1982 num. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)