diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9501 del 13/09/1993 (Rv. 483744 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - In genere | Principio di diritto della interpretazione delle norme applicabili enunciato dalla Corte - Carattere definitivo - Questioni di legittimità costituzionali della norma in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483744-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Procedimento - Decisione del ricorso - Cassazione con rinvio - In genere

Nel caso di cassazione con rinvio della pronuncia impugnata, con contestuale enunciazione quale principio di diritto della interpretazione della norma di legge applicabile, in sede di impugnazione della sentenza del giudice di rinvio non è ammissibile la questione di costituzionalità della norma, come interpretata dalla corte di cassazione, data la definitività del principio enunciato in relazione ai presupposti logici necessari della pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)