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Sez. U, Sentenza n. 1474 del 13/05/1968 (Rv. 333133 - 01)

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI - GEOMETRI - COMPETENZA PROFESSIONALE - COSTRUZIONE PER ABITAZIONE CIVILE- ACCERTAMENTO - ELEMENTI DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333133-01

PROFESSIONISTI - PERITI INDUSTRIALI - GEOMETRI - COMPETENZA PROFESSIONALE - COSTRUZIONE PER ABITAZIONE CIVILE- ACCERTAMENTO - ELEMENTI DI RIFERIMENTO.*

L'indagine intesa ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta e rientri, quindi, nella Competenza professionale dei periti industriali (o dei Geometri), non puo prescindere dalla valutazione delle difficolta tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comporta e dalla capacita (cioe dalle cognizioni tecniche) occorrente per superarle, criterio che ha valore fondamentale per l'esatta interpretazione e l'applicazione dell'art 16 del regolamento professionale (RD 11 febbraio 1929, n 275, per i periti industriali, e RD 11 febbraio 1929, n 274, per i Geometri), in detta indagine si terra conto anche degli elementi dell'importo dell'opera (costo presunto), della cubatura e del numero dei piani (cosidetti criteri di valore, od economico, e quantitativo), ma soprattutto per il loro valore sintomatico, in quanto valgono a determinare le caratteristiche costruttive dell'opera e ad illuminare sulle difficolta tecniche che l'opera medesima presenta, al fine di apprezzare se questa costituisca una costruzione modesta ai sensi dell'ordinamento professionale, ovvero esuli dalla capacita tecnica e dalla Competenza dei periti industriali (e dei Geometri). (V. 723-67, massima n. 326769).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST., Legge 11/02/1929 num. 275 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)