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Sez. 2, Sentenza n. 1979 del 09/07/1973 (Rv. 365094 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENTE NORMATIVA PER OPERAI ED IMPIEGATI - SUA MODIFICAZIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 160 DEL 6 LUGLIO 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO DELLA NUOVA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365094-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - RIDUZIONE - DIFFERENTE NORMATIVA PER OPERAI ED IMPIEGATI - SUA MODIFICAZIONE PER EFFETTO DELLA SENTENZA N 160 DEL 6 LUGLIO 1971 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - APPLICABILITA NEL GIUDIZIO DI RINVIO DELLA NUOVA NORMATIVA.*

La sentenza di appello, impugnata per vizio di motivazione in ordine alla negata sussistenza della riduzione della capacita di guadagno di un operaio nei limiti stabiliti dall'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636 deve essere cassata con rinvio se nelle more del giudizio di Cassazione sia intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971, affinche nel giudizio di rinvio si tenga conto della normativa quale risulta modificata per effetto di tale sentenza, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la Determinazione, contenuta nella norma applicata dal giudice di merito, tra operai ed impiegati in tema di riduzione della capacita di guadagno. (Conf 597/72, mass n 356642).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)