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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 19 Materie regolate da altre leggi penali militari

1. Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

Art. 20 Applicazione della legge penale militare di guerra nello stato di pace

1. La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare di guerra si applica nello stato di pace.

Titolo secondo. Delle pene militari

Capo I. Delle specie di pene militari, in generale

Art. 22 Pene militari principali: specie

1. Le pene militari principali sono:

  1. 1° la morte;

  2. 2° la reclusione militare.

2. La legge penale militare determina i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

Art. 23 Denominazione e classificazione della reclusione militare

1. Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della liberta' personale e' compresa, oltre le pene indicate nel primo comma dell'articolo 18 del codice penale, anche la reclusione militare.

Art. 24 Pene militari accessorie: specie

1. Le pene militari accessorie sono:

  1. 1° la degradazione;

  2. 2° la rimozione;

  3. 3° la sospensione dall'impiego;

  4. 4° la sospensione dal grado;

  5. 5° la pubblicazione della sentenza di condanna.

Capo II. Delle pene militari principali, in particolare

Art. 25 Pena di morte

1. La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare.

2. La pena di morte e' eseguita mediante fucilazione nella schiena, quando la condanna importa la degradazione.

3. Le norme per l'esecuzione della pena di morte sono stabilite dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

4. Nei casi in cui la legge penale militare, per reati commessi da persone estranee alle forze armate dello Stato, stabilisce espressamente la pena della morte mediante fucilazione nella schiena, questa s'intende equiparata, a ogni effetto, alla pena di morte con degradazione.

Art. 26 Reclusione militare

1. La pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli stabilimenti a cio' destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con decreto Reale.

2. Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa puo' essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

3. Gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

Art. 27 Sostituzione della reclusione militare alla reclusione

1. Alla pena della reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, e' sostituita la pena della reclusione militare per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione.

2. Nel caso preveduto dal comma precedente, per la determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena della reclusione militare.36

Capo III. Delle pene militari accessorie, in particolare

Art. 28 Degradazione

1. La degradazione si applica a tutti i militari, e' perpetua e priva il condannato:

  1. 1° della qualita' di militare e, salvo che la legge disponga altrimenti, della capacita' di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le forze armate dello Stato;

  2. 2° delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime per il servizio anteriormente prestato.7

2. La legge determina i casi, nei quali la condanna alla pena di morte importa la degradazione.

3. La condanna all'ergastolo, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciate contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati militari, importano la degradazione.

4. Nel caso di condanna alla pena di morte con degradazione e in quelli indicati nel comma precedente, restano fermi le pene accessorie e gli altri effetti penali derivanti dalla condanna a norma della legge penale comune.

Art. 29 Rimozione

1. La rimozione si applica, a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una classe superiore all'ultima; e' perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima classe.

2. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione:

  1. 1° per gli ufficiali e sottufficiali, quando e' inflitta per durata superiore a tre anni;

  2. 2° per gli altri militari, quando e' inflitta per durata superiore a un anno.34

Art. 30 Sospensione dall'impiego

1. La sospensione dall'impiego si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.

2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.

Art. 31 Sospensione dal grado

1. La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

2. Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

Art. 32 Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.

2. Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.

Art. 33 Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune

1. La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa:

  1. 1° la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo, ovvero di condanna alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

  2. 2° la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1°, trattasi di delitto non colposo contro la personalita' dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per infermita' psichica, o alla liberta' vigilata;

  3. 3° la rimozione, ovvero la sospensione dall'impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare a' termini degli articoli 63 e 64.

2. La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale comune, importa la degradazione.

Art. 34 Decorrenza delle pene militari accessorie

1. Le pene della degradazione e della rimozione decorrono, a ogni effetto, dal giorno in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.

2. Le pene della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado decorrono dal momento in cui ha inizio l'esecuzione della pena principale.

Art. 35 Condizione giuridica del condannato alla pena di morte con degradazione

1. Il condannato alla pena di morte con degradazione e' equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto concerne la sua condizione giuridica.

Art. 36 Condanna per reati commessi con abuso di un pubblico ufficio

1. In caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale.

Titolo terzo. Del reato militare

Capo I. Del reato consumato e tentato

Art. 37 Reato militare

1. Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare.

2. E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

3. I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Art. 38 Trasgressione disciplinare

1. Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.