Sez. 5 - , Sentenza n. 18632 del 13/07/2018 (Rv. 649769 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Abuso del diritto - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione normativa, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la cui ricorrenza deve essere provata dal contribuente. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto elusiva l'operazione con la quale una società estera aveva venduto, alla propria partecipata di diritto italiano, un'altra società che aveva ricevuto per conferimento, senza pertanto sostenere oneri finanziari, in quanto finalizzata all'unico scopo di far gravare sulla acquirente interessi passivi tali da azzerare l'utile della società venduta realizzando, mediante l'aggiramento dell'art. 109, comma 9, lett. a), del d.P.R. n. 917 del 1986, la remunerazione dell'investimento con interessi attivi e non con dividendi).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)