Sez. 6, Sentenza n. 1467 del 20/04/1995 Cc. (dep. 07/07/1995) Rv. 202838 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Forma del provvedimento | Motivazione - Necessità - Indicazione di criteri.
Misure cautelari - Reali - Sequestro conservativo - Forma del provvedimento
Per l'applicazione del sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) è richiesta la "fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento" dei crediti indicati. La norma affida la legittimità dell'esercizio del relativo potere cautelare ad una ragionevole, e pertanto, motivata prognosi di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell'imputato- debitore, desunta da elementi concreti che ne costituiscano sintomo, quali, ad esempio, la consistenza patrimoniale anche sotto il profilo quantitativo ed in rapporto al valore del credito, manifestazioni di correttezza e slealtà patrimoniale, anche di natura processuale o extraprocessuale, connesse cioè alla natura dei fatti-reato addebitati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)