Sez. 1, Sentenza n. 1935 del 10/07/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126405 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ASSUNZIONE DI UNA OBBLIGAZIONE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: RILASCIO DI ASSEGNO BANCARIO.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - ASSUNZIONE DI UNA OBBLIGAZIONE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE: RILASCIO DI ASSEGNO BANCARIO.*
Il delitto di estorsione si consuma nel momento e nel luogo in cui il colpevole consegue per se o per altri l'ingiusto profitto con correlativo danno altrui, che deve essere di natura patrimoniale; il patrimonio, pero, deve essere inteso lato sensu, come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dall'attribuzione di un diritto di credito, cosi rimane sminuito dall'assunzione di una obbligazione patrimoniale, indipendentemente dalla evoluzione concreta di tali rapporti, dovendo essere valutato, momento per momento, nella attualita della situazione giuridica. Ne deriva che, allorquando l'estorsione consista nel conseguimento di un assegno di conto corrente, il danno si realizza, e quindi il reato si consuma, nel momento del rilascio dell'assegno, a nulla rilevando che, per qualsivoglia causa (nella specie, per ritiro dei fondi da parte dell'emittente), non sia stato realizzato l'ulteriore danno della materiale deminutio del patrimonio dell'offeso dal reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)