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REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1553/89 DEL CONSIGLIO del 29 maggio 1989 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

vista la decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa alle risorse proprie delle Comunità1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione2,

visto il parere del Parlamento europeo3,

visto il parere della Corte dei conti4,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità5, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 3735/856, è applicabile, a norma dell'articolo 14, per un periodo transitorio che si conclude il 31 dicembre 1988;

considerando che le disposizioni relative al regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, in seguito denominate «risorse IVA», nonché le modalità di entrata in vigore di detto regime devono essere applicate a decorrere dal 1g gennaio 1989;

considerando che occorre scegliere il metodo delle entrate come metodo unico definitivo di determinazione della base delle risorse IVA, in quanto esso è affidabile ed è già applicato dalla maggior parte degli Stati membri;

considerando che le disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 possono essere mantenute, ad eccezione di quelle non più necessarie o che occorre modificare alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione della procedura di rettifica degli estratti ha mostrato che è necessario chiarirne la portata e precisare che essa ha un'applicazione generale per qualsiasi rettifica;

considerando che gli Stati membri sono tenuti a informare la Commissione sulle procedure di registrazione dei soggetti passivi, di determinazione e di riscossione dell'IVA da essi applicate, nonché sulle modalità e sui risultati dei loro sistemi di controllo nell'ambito di detta imposta; che è opportuno che la Commissione esamini, in collaborazione con ciascuno Stato membro interessato, l'eventualità di prevedere miglioramenti delle procedure al fine di renderle più efficaci; che è opportuno che la Commissione stabilisca ogni tre anni una relazione sulle procedure applicate negli Stati membri nonché sugli eventuali miglioramenti previsti;

considerando i poteri della Corte dei conti in forza dell'articolo 206 bis del trattato CEE e dell'articolo 180 bis del trattato CEEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ROMERO HERRERA (12) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.