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Sez. 2, Sentenza n. 2329 del 16/08/1963 (Rv. 263583 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - CONCORSO DI DELAZIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA LIMITATA A TALUNI BENI - PREVALENZA DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA IN ORDINE AGLI ALTRI BENI.*
Stato
decisa il 1963-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263583-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATO ALL'EREDITA) - CONCORSO DI DELAZIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA - DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA LIMITATA A TALUNI BENI - PREVALENZA DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA IN ORDINE AGLI ALTRI BENI.*

Per l'art 587 cod civ il testamento e un atto formale, revocabile, di disposizione di beni a causa di morte. Pertanto, per quei beni, ai quali il de cuius non accenna nel testamento, manca una disposizione espressa in Forma scritta, nel senso voluto dall'art 587 cod civ e dagli artt 602 e 606, cod civ sul testamento olografo. E manca altresi una disposizione testamentaria allorche dalla scheda, si possa desumere che il testatore abbia tenuto presenti nella sua mente tutti i propri beni, limitando, riguardo ad essi, la disposizione testamentaria, come nel caso in cui la disposizione sia stata limitata all'usufrutto di beni immobiliari, con esclusione della nuda proprieta. E prevalendo, a norma dell'art 457 cod civ, la successione testamentaria su quella ab intestato, si apre sempre la successione legittima per quella parte dell'asse ereditario, della quale il de cuius non abbia disposto per testamento. (Conf 580'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 606, Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)