diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24763 del 26/05/2015 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 264284 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Furto in abitazione - Elemento soggettivo - Consapevolezza della presenza della persona offesa all'interno del luogo di privata dimora - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264284-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce, come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa al furto in un ristorante durante l'orario di chiusura notturna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)