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Sez. U, Sentenza n. 1105 del 14/02/1983 (Rv. 425886 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425886-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DI CAUSA - NECESSITÀ.*

Il ricorso per Cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, contemplate dall'art. 56 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, resta assoggettato, in difetto di specifiche diverse Disposizioni, alle regole generali poste dal codice di rito, ivi compreso l'Onere dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d'inammissibilità dall'art. 366 primo comma cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)