Sez. 3, Ordinanza n. 186 del 07/01/2025 (Rv. 673370-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Procedimento di negoziazione assistita - Condizione di procedibilità - Ambito - Art. 3, d.l. n. 132 del 2014 - Tempestiva eccezione di improcedibilità relativa ad azione di danni da circolazione stradale - Deduzione in appello dell'improcedibilità della domanda di condanna al pagamento di somme - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
Il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità, ai sensi dell'art. 3, del d.l. n. 132 del 2014, sia per le azioni di danni da circolazione stradale, sia per la domanda di condanna al pagamento di somme non eccedenti cinquantamila euro, che integrano due, ben distinte e tra loro indipendenti, tipologie di controversie, con la conseguenza che, ove sia stata tempestivamente eccepita in primo grado l'improcedibilità in relazione ad una di esse, deve ritenersi tardiva la medesima eccezione proposta, con i motivi d'appello, riguardo all'altra.
Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 art. 3 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)