Sez. T, Ordinanza n. 4223 del 18/02/2025 (Rv. 673832-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA
DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Cessione di un credito pro-soluto - Corrispettivo inferiore al valore nominale del credito - Perdite su crediti - Inerenza - Necessità - Deducibilità - Condizioni - Onere della prova a carico del contribuente - Sussistenza - Automaticità della deducibilità - Debitore sottoposto a procedura concorsuale - Fondamento.
La cessione di un credito pro-soluto, a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso, costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto quando risulta da elementi certi e precisi ovvero quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale; ciò comporta che soltanto in quest'ultimo caso opera l'automatica deducibilità per la certezza dell'insolvenza e dell'entità delle perdite, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente è onerato della prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito per la cessione, e, dunque, dell'oggettiva definitività della perdita.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)