Sez. 2, Sentenza n. 3838 del 04/08/1978 (Rv. 393401 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE CONSENSUALE - NOZIONE - INCLUSIONE NEL NEGOZIO DIVISORIO DI UN BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE E SUO FRAZIONAMENTO PATTIZIO - INCIDENZA SULLA CONSENSUALITA DELLA DIVISIONE - ESCLUSIONE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE - DIVISIONE CONSENSUALE - NOZIONE - INCLUSIONE NEL NEGOZIO DIVISORIO DI UN BENE NON COMODAMENTE DIVISIBILE E SUO FRAZIONAMENTO PATTIZIO - INCIDENZA SULLA CONSENSUALITA DELLA DIVISIONE - ESCLUSIONE.*
Costituisce divisione consensuale qualsiasi negozio tra i soggetti di una comunione diretto a far cessare la medesima per tutti o per alcuni dei beni che eventualmente ne fanno parte mediante attribuzioni proporzionate alle quote di comunione, senza che sia necessario, in caso di comunione ereditaria, che esso comprenda il regolamento dei frutti percetti o quello dei debiti dipendenti dalla comunione. A tale fine, la comoda divisibilita o meno di un bene immobile non costituisce elemento da cui possa farsi dipendere la natura di divisione consensuale o meno dell'atto che abbia proceduto al frazionamento. Pertanto l'accordo fra i coeredi per la distribuzione dei beni ereditari secondo il criterio di proporzionalita rispetto alle quote di comunione, costituisce divisione consensuale anche se siasi proceduto al frazionamento di un bene non comodamente divisibile, e quindi a costo di un deprezzamento del bene o di un asservimento fra le parti frazionanti o di una limitazione dell'utilita di esse e anche quando, trattandosi di un edificio, ne siano state lasciate alcune parti in comune. (V 3015/76, mass n 381791; (V 3188/73, mass n 367008).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 1114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)