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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 108 del 1984

Decisione
decisa il 1984-04-06, depositata il 1984-04-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:108
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14760

  • Tributi in genere
  • Infrazioni
  • Sanzioni amministrative e penali
  • Omessa previsione nella legge di delega di principi e criteri direttivi
  • Asserita violazione delle norme costituzionali in tema di delegazione legislativa
  • Difetto di motivazione sulla rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.

Norme impugnate

  • art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 51 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 49 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 10, n. 11) legge 9 ottobre 1971, n. 825
  • art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 53 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10. n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con cinque ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine sui ricorsi di Casini Roberto, Urban Francesco e Franz Maria, iscritte ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983; udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
punto 1
Ritenuto che con cinque ordinanze emesse in data 19 gennaio 1982 e pervenute alla Corte costituzionale in data 19 gennaio 1983, la Commissione tributaria di primo grado di Udine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), per aver delegato al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate in virtù di siffatta delega (artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto); che nei giudizi promossi con le suddette ordinanze non si è costituita nessuna delle parti, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti, avendo ad oggetto la medesima questione; che ciascuna delle ordinanze denunzia indistintamente tutte le norme contenute nel titolo V del citato D.P.R. n. 600 del 1973, in ordine a tutte le sanzioni ivi previste per tutte le infrazioni contemplate nel decreto medesimo, senza addurre ragione alcuna circa la rilevanza delle denunciate norme nel giudizio a quo; che va pertanto dichiarata la manifesta inammissibilità, per carenza di motivazione in ordine alla rilevanza, della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e degli artt. da 46 a 57 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevala - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - con le ordinanze emesse il 19 gennaio 1982 (nn. 53, 54, 55, 56 e 57 R.O. 1983) dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

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