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Sez. 3, Sentenza n. 6611 del 05/05/1981 Ud. (dep. 03/07/1981) Rv. 149641 - 01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1981-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149641-01

EDILIZIA - IN GENERE - DISCIPLINA URBANISTICA - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA - NOZIONE - ACCERTAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Per la configurazione del reato di lottizzazione abusiva non è necessaria l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione. È compito del giudice di merito accertare se il frazionamento del terreno sia stato effettuato a scopo edilizio, ricavando gli elementi di valutazione dalla misura dei lotti, dallo elevato prezzo del terreno, dalla prossimità del terreno al tessuto urbano, dalla vendita dei singoli lotti a distinti acquirenti, oltre che da altri elementi, come la eventuale esecuzione di opere di urbanizzazione.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)