Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 61 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8783
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Regione siciliana
- Legge regionale 26 febbraio 1976, artt. 1 e 12
- Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi
- Assunta violazione degli artt. 17, lett. f, dello statuto speciale e 51 della costituzione
- Rinunzia dello stato al ricorso
- Accettazione della controparte
- Estinzione del giudizio.
Leggi la massima
A norma dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale, deve dichiararsi estinto, per intervenuta rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge regionale siciliana 26 febbraio 1976 (recante "collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi") promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, per violazione degli artt. 17, lett. f, dello Statuto siciliano e 51 della Costituzione.
Norme impugnate
- art. 1 delibera legislativa Regione Siciliana 26 febbraio 1976
- art. 12 delibera legislativa Regione Siciliana 26 febbraio 1976
Parametri
- art. 51 Cost.
- art. 17, lett. f) r.d.l. 15 maggio 1946, n. 455
- art. 25 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge regionale siciliana 26 febbraio 1976, recante: "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5 marzo 1976, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.
punto 1
Ritenuto che con ricorso 5 marzo 1976 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma secondo, della legge sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 febbraio 1976, per violazione dell'art. 17, lettera f), dello Statuto siciliano e dell'art. 51 della Costituzione, nonché ha sollevato questione di legittimità nei confronti dell'art. 12 della predetta legge per violazione dell'art. 81 della Costituzione.
punto 2
Ritenuto che il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha rinunziato al ricorso con atto 13 maggio 1976, depositato in cancelleria il 5 giugno successivo, e che la rinunzia risulta accettata con dichiarazione del Presidente della Regione apposta in calce all'atto stesso.
punto 3
Considerato che in conseguenza dei regolari atti di rinunzia e di accettazione suindicati, devesi dichiarare estinto il processo.
punto 4
Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinunzia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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