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Codici penali militari di pace e di guerra

Testo in vigore al

Art. 372 Decisione di astenersi dal pronunciare condanna

1. Il giudice, quando si astiene dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210, dichiara, con sentenza, non doversi procedere, enunciando la causa nel dispositivo.

Art. 373 Risarcimento del danno

1. Con la sentenza di condanna, l'imputato e' condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato.22

2. Il giudizio di liquidazione del danno e' promosso davanti al giudice civile competente.22

3. Nel giudizio per il risarcimento e la liquidazione del danno, promosso o proseguito dopo che la sentenza di condanna penale e' divenuta irrevocabile questa ha autorita' di cosa giudicata quanto alla sussistenza del fatto e al titolo del risarcimento. Tuttavia, il giudice civile puo' conoscere anche degli effetti dannosi posteriori alla sentenza.

4. Rimane impregiudicata la questione, se, a norma delle leggi civili, la persona civilmente responsabile debba rispondere per l'imputato del danno cagionato dal reato.

Sezione III. Del processo verbale di dibattimento

Art. 374 Contenuto del processo verbale di dibattimento e norme per la sua compilazione

1. Il processo verbale del dibattimento e' compilato secondo le norme stabilite dal codice di procedura penale, e, oltre le enunciazioni da questo prescritte, deve con tenere la menzione:

  1. 1° del grado dei giudici effettivi o supplenti che hanno deliberato la sentenza, e dell'arma o corpo a cui appartengono;

  2. 2° del grado dell'imputato e del corpo o della nave a cui appartiene;

  3. 3° della lettura del dispositivo della sentenza e della osservanza delle relative formalita'.

2. Le dichiarazioni dell'imputato e le deposizioni dei testimoni sono riassunte nel processo verbale secondo le disposizioni date dal presidente, o in quanto sia richiesto da una delle parti.

Capo III. Dei giudizi speciali

Art. 375 Del giudizio in contumacia, del giudizio direttissimo e del giudizio per decreto

1. Per i procedimenti davanti ai tribunali militari, il giudizio direttissimo, il giudizio per decreto e il giudizio in contumacia sono ammessi nei casi indicati negli articoli seguenti e secondo le norme da essi stabilite.

Sezione I. Del giudizio in contumacia

Art. 377 Reati per i quali non si procede al giudizio in contumacia

1. Non si procede al giudizio in contumacia per i reati di diserzione e di mancanza alla chiamata, salvo che vi sia concorso di altro delitto, o che ne sia cessata la permanenza, o che sia diversamente ordinato dal procuratore generale militare del Re Imperatore.27

Art. 378 Notificazione delle sentenze contumaciali. Ricorso

1. Quando si e' proceduto in contumacia, la sentenza e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione delle sentenze di rinvio a giudizio, ed e' soggetta alle impugnazioni stabilite per le sentenze pronunciate in contraddittorio.

2. Il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi anche per il motivo dell'illegale dichiarazione della contumacia.

Sezione II. Del giudizio direttissimo

Art. 379 Casi e procedura del giudizio direttissimo

1. Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato e' stato posto a' termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.

Art. 380 Atti del giudizio direttissimo

1. Nel giudizio direttissimo, se l'imputata non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

2. Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

3. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, e' fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 381 Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo

1. Chiuso il dibattimento, il tribunale puo' disporre che si proceda con istruzione formale.

2. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perche' proceda con le forme ordinarie.

3. In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

4. I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.

Sezione III. Del giudizio per decreto

Art. 382 Casi del giudizio per decreto

1. Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, puo' chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche:

  1. 1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

  2. 2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

  3. 3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

3. Il procedimento per decreto non e' ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Art. 383 Poteri del presidente o del giudice relatore delegato

1. Nei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, se accoglie la richiesta del pubblico ministero, pronuncia la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento. Con il decreto di condanna, il presidente, o il giudice relatore da lui delegato, applica la pena in misura non eccedente il limite stabilito dalla legge per la richiesta del pubblico ministero, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate.

2. Puo' anche disporre, quando la legge lo consente, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

3. Se il presidente, o il giudice relatore delegato, non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero, perche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari.

Art. 384 Requisiti formali del decreto penale. Opposizione

1. Il decreto di condanna contiene;

  1. 1° il nome, il cognome e il grado del presidente, o del giudice relatore, che lo emette;

  2. 2° le generalita' dell'imputato, e, se questi e' militare, l'indicazione del grado che riveste e del corpo o della nave a cui appartiene;

  3. 3° l'enunciazione del fatto, del titolo del reato e delle circostanze che formano oggetto dell'imputazione;

  4. 4° l'indicazione sommaria delle richieste del pubblico ministero;

  5. 5° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui e' fondata la decisione;

  6. 6° il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

  7. 7° la data e la sottoscrizione del presidente, o del giudice relatore, e del cancelliere.

2. Copia del decreto, insieme, quando e' il caso, con il precetto menzionato nell'articolo 586 del codice di procedura penale, e' notificata all'imputato, nei modi stabiliti dall'articolo 347 di questo codice, con avvertimento che ha facolta' di proporre opposizione nel termine di dieci giorni dalla notificazione, se trattasi di condanna a pena pecuniaria, e di trenta giorni, se trattasi di condanna a pena detentiva.

3. Trascorso questo termine, senza che sia stata proposta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo.

Art. 385 Procedimento relativo all'opposizione

1. L'opposizione e' proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui e' in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.

2. Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilita', i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.

3. Se l'opposizione e' stata fatta fuori termine, o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o e' priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente puo' ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'articolo 387.

4. Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.

5. Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'articolo 354.

6. Si osservano altresi' le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale, sostituito al pretore il tribunale militare.

Art. 386 Denuncia del decreto penale al tribunale supremo militare, per annullamento

1. Il procuratore generale militare del Re Imperatore, quando abbia notizia che e' stata pronunciata condanna per decreto fuori dei casi stabiliti dalla legge, puo', prima che sia intervenuta una causa estintiva del reato, denunciare il decreto stesso per annullamento al tribunale supremo militare. Questo provvede in camera di consiglio, e, se pronuncia la revoca del decreto, ordina la trasmissione degli atti al procuratore militare del Re Imperatore competente, per la prosecuzione del procedimento nei modi ordinari.

Capo IV. Del ricorso per annullamento

Sezione I. Dei casi nei quali si puo' ricorrere

Art. 387 Motivi di ricorso contro le sentenze dei tribunali militari

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare puo' proporsi dal pubblico ministero e dall'imputato per i motivi seguenti:

  1. 1° inosservanza o erronea applicazione dello legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

  2. 2° esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

  3. 3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita', di inammissibilita' o di decadenza.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, puo' essere proposto contro le sentenze pronunciate nel giudizio.

3. Il ricorso e' inammissibile, se e' proposto per motivi non consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

Art. 389 Termine per la presentazione del ricorso

1. Il procuratore militare del Re Imperatore e l'imputato possono proporre ricorso per annullamento al tribunale supremo militare, a pena di decadenza, nei tre giorni successivi a quello della pronuncia della sentenza.

2. Quando si e' proceduto in contumacia, il termine e', per l'imputato, di dieci giorni, a decorrere da quello della notificazione della sentenza.

Sezione II. Del ricorso, del procedimento relativo e della sentenza

Art. 390

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103

Art. 391 Notificazione del ricorso del pubblico ministero all'imputato

1. Il ricorso proposto dal procuratore militare del Re Imperatore e' notificato, a pena di decadenza, all'imputato detenuto, entro tre giorni dalla dichiarazione, per mezzo del cancelliere.

2. All'atto della consegna della copia, il cancelliere invita il detenuto a scegliere il difensore per il procedimento davanti al tribunale supremo militare con avvertimento che, se non lo sceglie, gli sara' nominato dal presidente dello stesso tribunale.

3. Di tutto deve compilarsi processo verbale.

4. Se l'imputato non e' detenuto il cancelliere deve disporre, a pena di decadenza, la notificazione di copia della dichiarazione di ricorso entro tre giorni dalla sua data.

Art. 392 Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso

1. I motivi del ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto l'impugnazione o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare, nel termine di giorni dieci dall'avvenuta notificazione del deposito della sentenza impugnata nella cancelleria. Il cancelliere appone all'atto la data del ricevimento, con la sua sottoscrizione, e lo trasmette immediatamente, con tutti gli atti della causa, al procuratore generale militare del Re Imperatore.

2. Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nell'articolo 393, dal procuratore generale militare del Re Imperatore o dal difensore, nominato, per il giudizio davanti al tribunale supremo militare, fra gli avvocati iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.

3. Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

4. I termini indicati in questo articolo sono stabiliti a pena di decadenza.