diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1756 del 13/07/1967 (Rv. 328615 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - COSTITUTIVA - DI ACCERTAMENTO - NOZIONI - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328615-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - COSTITUTIVA - DI ACCERTAMENTO - NOZIONI - EFFETTI.*

Le pronunce di accertamento giudiziali si distinguono in sentenze dichiarative e sentenze costitutive. Le prime dichiarano la volonta della legge rispetto alla fattispecie concreta con funzione di mero accertamento e, per la loro stessa natura, retroagiscono, nei loro effetti, al momento rispetto al quale e richiesto dalle parti l'accertamento della concreta volonta di legge(data della domanda giudiziale o momento anteriore) ed hanno, quindi, efficacia ex tunc. Le seconde, pur avendo un'identica funzione dichiarativa, mirano allo scopo ulteriore di creare uno status giuridico dapprima inesistente e, pertanto, avendo effetti costitutivi, operano ex nunc, in quanto servono esse stesse come titolo o causa per il sorgere di nuove situazioni giuridiche, che da loro prendono vita, e solo eccezionalmente, per il particolare carattere delle azioni che le determinano (annullamento, risoluzione contrattuale) hanno efficacia ex tunc, come le sentenze dichiarative.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)