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Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 28/02/1997 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207191 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Revoca o concessione della condizione in appello - Modificazione della sentenza "in relazione alla pena" - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207191-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

Non si ha modificazione sostanziale della sentenza di primo grado, rilevante ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., allorché la sentenza di appello si limiti a revocare o a concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. (Conf. Sez. I, 13 febbraio 1997 n. 949, Novello).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)