diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 1095 del 1988

Decisione
decisa il 1988-11-30, depositata il 1988-12-13
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:1095
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12974

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Lavoratrici madri
  • Astensione obbligatoria tra il terzo e il settimo mese dopo il parto per la donna addetta a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri che non possa essere spostata ad altre mansioni
  • Esclusione della indennità giornaliera
  • Manifesta inammissibilità della questione, attinente a norma già dichiarata costituzionalmente illegittima.
  • Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma primo.
  • Cost., artt. 3, comma primo; 37, comma primo; 38, comma secondo.
Leggi la massima
PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale attinente a norme già dichiarate costituzionalmente illegittime (nella specie, si trattava della disposizione di cui all'art. 15, comma primo, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, la donna addetta a lavorazioni pericolose, faticose o insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettoravo del lavoro, disposizione già dichiarata, nella stessa parte, costituzionalmente illegittima con sentenza n. 972 del 1988). - S.n. 972/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto, perché addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed insalubre, senza possibilità di essere adibita ad altre mansioni ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4 e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del diritto della lavoratrice all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione; che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede invece una pronunzia di rigetto;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal diritto all'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro"; che pertanto la presente questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 972 del 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze