Sez. 3, Sentenza n. 2521 del 09/07/1969 (Rv. 342084 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART.111 COST. - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - VALORE DETERMINATO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART.111 COST. - QUALIFICAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - VALORE DETERMINATO.*
La definizione data dal giudice di merito alla contestazione instaurata dal debitore esecutato, quale opposizione agli Atti esecutivi, anziche quale opposizione all'esecuzione, e determinante e decisiva per ritenere, ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, la sentenza impugnata come appartenente alla categoria di quelle che l'art.618, ultimo comma, cod.proc.civ. dichiara non impugnabili e che, quindi, sono inappellabili, ma soggette al ricorso per Cassazione ex art.111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)