Sez. 3, Sentenza n. 26526 del 17/12/2009 (Rv. 610531 - 01)
LOCAZIONE - DISDETTA | Libertà di forma - Sussistenza - Disdetta contenuta anche in un atto processuale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
LOCAZIONE - DISDETTA
In tema di locazione, la disdetta, vigendo al riguardo il principio della libertà della forma, può essere contenuta anche in un atto processuale che presupponga la volontà del locatore di non rinnovare il contratto alla scadenza o che, comunque, esprima anche tale volontà, quale l'intimazione di licenza o sfratto per finita locazione o la citazione in giudizio. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza della corte di merito, ha ritenuto che, avendo il locatore, nell'intimazione di licenza per finita locazione ad una certa data, richiamato la disdetta con lettera di data anteriore con cui era stata comunicata al conduttore l'intenzione di adibire l'immobile locato ad abitazione e studio del locatore, era evidente che l'attore aveva così inteso chiedere al giudice anche una pronuncia di cessazione della locazione per effetto del diniego di rinnovo alla prima scadenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)