Sez. 5, Sentenza n. 19919 del 22/04/2005 Cc. (dep. 26/05/2005) Rv. 232159 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE | Privazione della libertà personale del soggetto passivo di un furto - Rapina impropria aggravata - Esclusione - Concorso del reato di furto con quello di sequestro di persona - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE
Non sussiste il reato di rapina impropria aggravata (art. 628, commi secondo e terzo, cod. pen.) ma quello di furto (art. 624 cod. pen.) allorché, successivamente all'impossessamento della cosa mobile altrui, il soggetto attivo privi il derubato della libertà di locomozione. In tal caso, infatti, il delitto di furto concorre con quello di sequestro di persona, in quanto mentre il reato di rapina assorbe, oltre al furto, la violenza alla persona quando essa sia esercitata immediatamente dopo la sottrazione per procurare a sé o ad altri il possesso del bene o l'impunità (rapina impropria), sicché sussiste una sola condotta diretta ad un unico evento di impossessamento patrimoniale, che assorbe quello sussidiario contro la persona (percosse), diversamente, ai fini della configurabilità del delitto di sequestro di persona, ex art. 605, cod. pen., non è previsto l'elemento della violenza della condotta, con la conseguenza che il sequestro non può essere assorbito dal reato di rapina impropria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2, Cod. Pen. art. 628 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)