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Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa e' dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1 agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 5

1. In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE