Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15 settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data.
2. La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.
Art. 2
1. In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa e' dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1 agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.
Art. 3
1. In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.
Art. 4
1. Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.
Art. 5
1. In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE