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Sez. L, Sentenza n. 5606 del 25/06/1987 (Rv. 454080 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PREVIA SCISSIONE DELLA PRONUNCIA SULL'"AN" DA QUELLA SUL "QUANTUM" - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454080-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PREVIA SCISSIONE DELLA PRONUNCIA SULL'"AN" DA QUELLA SUL "QUANTUM" - AMMISSIBILITÀ.*

Anche nel rito del lavoro è consentito al giudice di scindere, pure nello stesso processo, la pronuncia sull'an da quella sul quantum, considerato che i principi di concentrazione ed immediatezza, che informano tale rito e la disposizione dell'art. 423 cod. proc. civ. non sono in via generale incompatibili con le norme del rito ordinario che consentono di pronunziare sentenze, non definitive e di limitare la pronunzia dell'an con rinvio al prosieguo o in separata Sede. (Conf 2628/86, mass n 445705).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)