Sez. 1, Sentenza n. 19920 del 25/09/2007 (Rv. 598648 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Immediata lettura del dispositivo in udienza - Omissione - Nullità della sentenza - Applicabilità del principio anche al giudizio davanti al giudice di pace.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, l'omessa lettura del dispositivo in udienza, prevista dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, determina la nullità della sentenza, nullità che sussiste anche nel giudizio svoltosi davanti al giudice di pace sebbene le norme sul procedimento, davanti a tale giudice non prevedano la lettura del dispositivo in udienza.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 321
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)