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Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 8

1. I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie, ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

2. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie puo', limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria, il ricorso non e' ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

3. Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

4. Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalita' indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

5. A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel primo comma non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedelta' della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione.

Art. 9

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionatamente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Per i redditi conseguiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata debbono essere effettuati prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1975".

Art. 10

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il primo e secondo comma dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:
    "L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera e) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, e' ridotto del cinquanta per cento se l'ammontare medesimo non supera i dieci milioni di lire, del trenta per cento se e' superiore a dieci ma non a venti milioni, del venti per cento se e' superiore a venti ma non a cinquanta milioni e in ogni caso, successivamente alla predetta riduzione in quanto spettante, di lire centomila per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennita' di anzianita'.
    Se l'ammontare complessivo dei redditi di cui al precedente comma e' superiore a dieci milioni, a venti milioni o a cinquanta milioni, l'imposta e' ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto della cifra risultante dall'applicazione dell'imposta su un ammontare, rispettivamente, di dieci milioni, di venti milioni o di cinquanta milioni";

  2. b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;

  3. c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 13 APRILE 1977, N. 114;

  4. d) l'importo di lire trentaseimila indicato alla lettera a) e l'importo di lire dodicimila indicato alla lettera b) del primo comma dell'articolo 16 sono elevati a lire ottantaquattromila ed a lire diciottomila; gli importi di lire quarantottomila e trentaseimila indicati nel terzo comma dello stesso articolo sono elevati rispettivamente a lire centoduemila e ottantaquattromila;

  5. e) il secondo comma dell'articolo 16 e' sostituito dal seguente: "Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa di una o piu' persone, il cui ammontare non superi lire quattromilionicinquecentomila per persona, si detraggono dall'imposta, per ciascuna di dette persone, le stesse somme indicate nel comma precedente. Il contribuente ha facolta' di optare per la deduzione, nell'effettiva misura, delle spese di produzione del reddito d'impresa e degli oneri di cui all'articolo 10 dal reddito complessivo";

  6. f) al terzo comma dell'articolo 48 le parole "dodicimila" e "quindicimila" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "diciottomila" e "ventitremila".

Art. 12

1. Il primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori. L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per le obbligazioni e i titoli similari emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e nel venti per cento per quelli emessi da altri soggetti. Per le obbligazioni convertibili l'aliquota e' ridotta al dieci per cento fino alla data di conversione in azioni e in ogni caso per un periodo non superiore ai primi cinque anni. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e' abrogato.

Art. 16

1. L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata nel termine stabilito nel primo comma del successivo articolo 17 e dell'imposta locale sui redditi non determinabili catastalmente e sui redditi agrari deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Entro lo stesso termine deve essere iscritta l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute per l'anno 1974 possono essere iscritte nei ruoli entro il 31 dicembre 1976 e sono riscuotibili in quattro rate consecutive; possono essere iscritte anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 dicembre 1975.

Art. 17

1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

2. Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni nonche' ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo;

  1. b) lo impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta e' irrevocabile.3 Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalita' per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro.

3. Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento e' superiore a quella dovuta il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

4. All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire mille e fino ad un massimo di trentamila lire, per ogni singola operazione, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.3

5. In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera b), le imposte al cui pagamento e' stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate.7

Art. 18

1. I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

2. Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonche' i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e' aggiunto il seguente periodo:
"Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresi' prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 19

1. I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.4

2. Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonche' alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.4

3. La disposizione del precedente comma si applica altresi' in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonche' di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.