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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 12/05/1995 Cc. (dep. 30/06/1995) Rv. 201749 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sostituzione | Sostituzione di misura interdittiva con custodia cautelare in carcere - Ha la natura di primo provvedimento custodiale - Conseguenze in tema di impugnazione.
Stato
decisa il 1995-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201749-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Sostituzione

La sostituzione, disposta dal giudice delle indagini preliminari, della misura personale interdittiva della sospensione cautelare dall'ufficio con quella della custodia cautelare in carcere, ha la natura e gli effetti di primo provvedimento restrittivo della libertà personale, con la conseguenza che l'impugnazione proposta contro tale ordinanza, anche se viene indicata come appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., deve essere qualificata, a norma dell'art. 568, comma quinto, stesso codice, come richiesta di riesame, per la quale vale la disposizione dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., secondo la quale il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)